Spero sia il posto giusto dove postare
Cass. pen., sez. II, n.11131/2009
GLI APPARECCHI PER IL RILEVAMETO DELLA VELOCITA’ OCCULTATI O NON VISIBILI POSSONO ESSERE SEQUESTRATI
Con la sentenza in oggetto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) occultati.
La Corte dunque conferma l’impostazione del Tribunale che aveva ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 142 cod. str. (modif. dal d.l. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n. 160/2007) prevede che “le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili.
Con circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell'interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”.
e ne aggiungo un altra per par condicio
apparecchi di misurazione - esenzione taratura ex lege 273/1991
MASSIMA
Non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta fondamentale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 5 GIUGNO 2009, N. 13062
Presidente: Settimj - Relatore: Migliucci - Parti: Ministero dell'interno - P.
Cass. pen., sez. II, n.11131/2009
GLI APPARECCHI PER IL RILEVAMETO DELLA VELOCITA’ OCCULTATI O NON VISIBILI POSSONO ESSERE SEQUESTRATI
Con la sentenza in oggetto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) occultati.
La Corte dunque conferma l’impostazione del Tribunale che aveva ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 142 cod. str. (modif. dal d.l. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n. 160/2007) prevede che “le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili.
Con circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell'interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”.
e ne aggiungo un altra per par condicio
apparecchi di misurazione - esenzione taratura ex lege 273/1991
MASSIMA
Non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta fondamentale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 5 GIUGNO 2009, N. 13062
Presidente: Settimj - Relatore: Migliucci - Parti: Ministero dell'interno - P.