Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 115651/8.3

Roma, 20 dicembre 2007

Oggetto: Parco veicolare delle autoscuole per le esercitazioni del corso di formazione iniziale per i
conducenti professionali.

La Direttiva 2003/59/CE stabilisce al paragrafo 2.1 dell’allegato 1, che “L’aspirante conducente deve
effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri
dei veicoli d’esame definiti dalla direttiva 91/439/CEE”.
Al riguardo si osserva che l’allegato II alla direttiva 91/439/CEE, così come sostituito dall’allegato II alla
direttiva 2000/56/CE individua, al punto 5, le caratteristiche minime dei veicoli che devono essere utilizzati per la prova
pratica d’esame per il conseguimento delle patenti di guida. La stessa norma ha previsto, al punto 5.2, la possibilità, per
le autoscuole che alla data dell’entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE (30 settembre 2003) utilizzavano veicoli
aventi caratteristiche conformi a norme previgenti, di utilizzare detti veicoli fino al termine ultimo dell’11 ottobre 2010.
La deroga alle caratteristiche del parco veicolare delle autoscuole si applica per relationem, in virtù
dell’esplicito riferimento del citato punto 2.1 dell’allegato 1 alla direttiva 2003/59/CE, anche ai veicoli che le
autoscuole utilizzano per le esercitazioni pratiche dei corsi di formazione iniziale per i conducenti professionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI
FF