MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6 (ex MOT 3)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6 (ex MOT 3)
Prot. n. 29696/23.18.3
Roma, 2 aprile 2008
OGGETTO:
Rilascio della carta di qualificazione del conducente. Modifica all’art. 2, comma 1, del D.D. 7 febbraio 2007.
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 marzo 2008 che modifica l’art. 2, comma 1, del D.D. 7 febbraio 2007 (1) (G.U. 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96) recante “Rilascio della carta di qualificazione del conducente” come segue:
“La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD”;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE”;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.”.
Le richieste di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1 del suddetto D.D., come modificato, sono presentate all’Ufficio della Motorizzazione Civile e sono evase secondo l’ordine di presentazione delle stesse, non essendo più applicabile la calendarizzazione prevista dal comma 2 del citato articolo 2.
Sono invece confermate, anche con riferimento alle nuove fattispecie di rilascio per documentazione introdotte dal decreto in corso di pubblicazione, tutte le altre le disposizioni del più volte citato D.D. 7 febbraio 2007.
La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale e sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli