Per i temi riguardanti la circolazione stradale, la legge 15.7.2009 n. 94 ha introdotto consistenti novità nella disciplina del Codice che come promesso dal sottosegretario alla comissione trasporti ha in parte anticipato le nuove modifiche che sono in questi giorni in discussione presso la comissione competente al senato.
Sperando di fare cosa gradita riporto un elenco sintetico delle modifche apportate
1 Le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, cc. 19 e 20, 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2 Provvedimenti sulla patente, come sospensione, revoca, decurtazione di punti, ecc. si applicano anche quando l'infrazione che li prevede è commessa con un veicolo per la cui guida non è richiesta la patente.
3 Gli stessi provvedimenti si applicano al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori nel caso di infrazioni commesse alla guida di ciclomotori da conducenti maggiorenni muniti di CIG.
4 Il nuovo art. 34 bis (Decoro delle strade) dispone che chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta è punito con pesante sanzione amministrativa.
5 Il veicolo intestato a conducente non assicurato che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è sempre confiscato. All'autore del falso è applicata la sospensione della patente per 1 anno.
6 Aggravate le pene per reati collegati all'immigrazione clandestina.
7 La durata della sospensione della patente, per violazione degli artt. 186 o 187, è raddoppiata quando non è possibile il sequestro del veicolo perché appartenente a persona estranea al reato. Per le violazioni "notturne" di questi articoli l'ammenda è aumentata da un terzo fino alla metà.
8 Modificato l'art. 120 CDS che prevede ora non solo la revoca ma anche il divieto di rilascio della patente, del CAP per motoveicoli e del CIG per ciclomotori ai soggetti ivi indicati (delinquenti abituali, ecc.).
9 Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico l'art. 3 c. 16 della legge n. 94/2009 dà al sindaco o al prefetto il potere di ordinare il ripristino immediato dei luoghi, il che comporta la trasmissione senza ritardo dei verbali di contestazione (v. dettagli all'art. 20).
Sperando di fare cosa gradita riporto un elenco sintetico delle modifche apportate
1 Le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, cc. 19 e 20, 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2 Provvedimenti sulla patente, come sospensione, revoca, decurtazione di punti, ecc. si applicano anche quando l'infrazione che li prevede è commessa con un veicolo per la cui guida non è richiesta la patente.
3 Gli stessi provvedimenti si applicano al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori nel caso di infrazioni commesse alla guida di ciclomotori da conducenti maggiorenni muniti di CIG.
4 Il nuovo art. 34 bis (Decoro delle strade) dispone che chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta è punito con pesante sanzione amministrativa.
5 Il veicolo intestato a conducente non assicurato che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è sempre confiscato. All'autore del falso è applicata la sospensione della patente per 1 anno.
6 Aggravate le pene per reati collegati all'immigrazione clandestina.
7 La durata della sospensione della patente, per violazione degli artt. 186 o 187, è raddoppiata quando non è possibile il sequestro del veicolo perché appartenente a persona estranea al reato. Per le violazioni "notturne" di questi articoli l'ammenda è aumentata da un terzo fino alla metà.
8 Modificato l'art. 120 CDS che prevede ora non solo la revoca ma anche il divieto di rilascio della patente, del CAP per motoveicoli e del CIG per ciclomotori ai soggetti ivi indicati (delinquenti abituali, ecc.).
9 Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico l'art. 3 c. 16 della legge n. 94/2009 dà al sindaco o al prefetto il potere di ordinare il ripristino immediato dei luoghi, il che comporta la trasmissione senza ritardo dei verbali di contestazione (v. dettagli all'art. 20).