Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FILE AVVISI - Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Comunicato Prot. Div.6 0012488- 08/02/2008 del 08 febbraio 2008

FILE AVVISI


Si avvisa che in data 31 dicembre 2007 è cessata la disciplina transitoria posta dall’articolo 116, comma 1 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, come in vigore dal 23 agosto 2005, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento del CIG.

L’articolo 116, comma 1 quater, CdS, infatti, prevede che a far data dal 1 gennaio 2008 le istanze per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate da certificato medico che attesti la sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente A.

A tal proposito si evidenzia che i certificati rilasciati dai medici generici, attestanti condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore e rilasciati entro il 31 gennaio 2007, pur avendo una durata legale di 6 mesi dalla data del rilascio, alla luce dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato art. 116, comma 1-quater, sono inidonei per le finalità di conseguimento o rinnovo dei CIG, attestando – per la durata legale ad essi riconosciuta - condizioni relativo allo stato psico-fisico del soggetto non più sufficienti ai fini del rilascio del documento richiesto.

Pertanto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici su quanto segue:

ai fini dell’espletamento delle procedure relative a richieste di conseguimento o rinnovo di certificati di idoneità alla guida di ciclomotore, si precisa che tali istanze devono essere corredata da certificato medico in bollo, con data di rilascio non anteriore a sei mesi, che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A, rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 del Codice della Strada, se presentate a far data dal 1 gennaio 2008;

possono essere corredate del certificato del medico di medicina generale attestante l’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, se presentate entro il 31 dicembre 2007.

Peraltro si è appreso che nell’ambito della legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (A.C. 3324) è stato introdotto un emendamento finalizzato a procrastinare la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2007 fino alla data di recepimento della Direttiva “2006/126/CE” in materia di patenti di guida: tale direttiva, infatti, prevede che per la guida dei ciclomotori sarà necessario conseguire una vera e propria patente, denominata “AM”.

Tanto premesso, e ribadito che allo stato non può che considerarsi vigente il disposto dell’articolo 116, comma 1 quater nell’accezione su indicata, si invitano codesti Uffici a voler sottoporre alle valutazioni dell’utenza, che eventualmente esibisca un certificato rilasciato da medico generico attestante il possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, l’opportunità di attendere l’esito dei lavori della legge di conversione.

Qualora infatti l’emendamento su esposto venga accolto nel testo finale di tale legge detti certificati, sempre che ancora in corso di validità, potranno nuovamente essere considerati idonei ai fini del rilascio o del rinnovo dei CIG.

La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale e sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio DONDOLINI)