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Centro Istruzione e Consulenza Automobilistica - Nautica - Aeronautica


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Per i temi riguardanti la circolazione stradale, la legge 15.7.2009 n. 94 ha introdotto consistenti novità nella disciplina del Codice che come promesso dal sottosegretario alla comissione trasporti ha in parte anticipato le nuove modifiche che sono in questi giorni in discussione presso la comissione competente al senato.

Sperando di fare cosa gradita riporto un elenco sintetico delle modifche apportate

1 Le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, cc. 19 e 20, 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2 Provvedimenti sulla patente, come sospensione, revoca, decurtazione di punti, ecc. si applicano anche quando l'infrazione che li prevede è commessa con un veicolo per la cui guida non è richiesta la patente.

3 Gli stessi provvedimenti si applicano al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori nel caso di infrazioni commesse alla guida di ciclomotori da conducenti maggiorenni muniti di CIG.

4 Il nuovo art. 34 bis (Decoro delle strade) dispone che chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta è punito con pesante sanzione amministrativa.

5 Il veicolo intestato a conducente non assicurato che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è sempre confiscato. All'autore del falso è applicata la sospensione della patente per 1 anno.

6 Aggravate le pene per reati collegati all'immigrazione clandestina.

7 La durata della sospensione della patente, per violazione degli artt. 186 o 187, è raddoppiata quando non è possibile il sequestro del veicolo perché appartenente a persona estranea al reato. Per le violazioni "notturne" di questi articoli l'ammenda è aumentata da un terzo fino alla metà.

8 Modificato l'art. 120 CDS che prevede ora non solo la revoca ma anche il divieto di rilascio della patente, del CAP per motoveicoli e del CIG per ciclomotori ai soggetti ivi indicati (delinquenti abituali, ecc.).

9 Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico l'art. 3 c. 16 della legge n. 94/2009 dà al sindaco o al prefetto il potere di ordinare il ripristino immediato dei luoghi, il che comporta la trasmissione senza ritardo dei verbali di contestazione (v. dettagli all'art. 20).

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La 2) la vedo del tutto inattuabile.

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Certo che è cosa gradita, ma tu sei lì mentre fanno le modifiche?
Perchè se è si, di qualcosa prima che passi la norma sul foglio rosa a 17 anni solo per chi ha la patente A1!

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aggiungo questo a quello pubblicato da Mastrolindo.

Art. 10.
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di guida
accompagnata)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette
anni e che sono titolari di patente di
guida e` consentita, a fini di esercitazione, la
guida di autoveicoli di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione
del traino di qualunque tipo di rimorchio,
e comunque nel rispetto dei limiti di
potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo
117, comma 2-bis, purche´ accompagnati
da un conducente titolare di patente
di guida di categoria B o superiore da almeno
dieci anni, previo rilascio di un’appoAtti
parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1720
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
sita autorizzazione da parte del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici,
su istanza presentata al medesimo ufficio dal
genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del
comma 1-bis puo` procedere alla guida accompagnato
da uno dei soggetti indicati al
medesimo comma solo dopo aver effettuato
almeno dieci ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno quattro in autostrada o
su strade extraurbane e due in condizione
di visione notturna, presso un’autoscuola
con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, sul veicolo non puo` prendere
posto, oltre al conducente, un’altra persona
che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito
a tale guida deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e` punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell’articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui
al comma 1-bis si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L’accompagnatore e` responsabile
del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie in solido con il genitore
o con il legale rappresentante del conducente
minore autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, se il minore autorizzato commette
violazioni per le quali, ai sensi delle
disposizioni del presente codice, sono previste
le sanzioni amministrative accessorie di
cui agli articoli 218 e 219, e` sempre disposta
la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.
Per la revoca dell’autorizzazione
si applicano le disposizioni dell’articolo
219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi
di cui al presente comma il minore non
Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1720
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
puo` conseguire di nuovo l’autorizzazione di
cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, se il minore non ha a fianco
l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 122, comma 8,
primo e secondo periodo. Si applicano altresı`
le disposizioni del comma 1-sexies del presente
articolo».
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione
dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo
115 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotti dal comma 1 del presente articolo,
con particolare riferimento alle condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali
l’autorizzazione puo` essere richiesta e alle
modalita` di rilascio della medesima.

Insomma è passato ciò che temevo.

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ciao mony:
non credo che sia ancora passato in quanto, da quanto ne so, la trattazione è ancora al Sentato "Comissione Lavori Pubblici,Comunicazioni" dove non c'è l'intenzione di promulgare le modifiche al codice prima dell'esodo estivo. Inoltre credo che la guida accompagnata passerà, chissà in quale forma visto che è stato presentato un proposta di modifca (Mauro Catruffo n.1127) che riporta le regole da modificare a quelle dell'ultima modifca cio i 16 anni e niente patente A.

Riporto la discussione in senato per avere un idea della situazione.


Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato come i componenti di questa Commissione abbiano ricevuto numerosi inviti e sollecitazioni volti ad assicurare l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1720 prima della pausa estiva, rileva come il suddetto provvedimento sia stato assegnato nella giornata di ieri, dopo un esame presso la competente Commissione della Camera dei deputati durato parecchi mesi. Pertanto, sarebbe mortificante per il ruolo del Senato limitarsi ad una mera presa d'atto delle decisioni assunte presso l'altro ramo del Parlamento, senza procedere agli approfondimenti e alle correzioni che si rivelassero opportune. D'altra parte, il sistema del bicameralismo perfetto, pur con tutti i suoi limiti, ha tuttavia l'indubbio pregio di permettere, in sede di seconda lettura, la correzione di errori e di mancanze verificatisi nella precedente fase dell'iter legislativo.
Nel ribadire l'intento collaborativo che l'8a Commissione del Senato ha sempre dimostrato nei confronti della corrispondente Commissione della Camera sul delicato tema della sicurezza stradale, reputa irrealistico, anche solo per la ristrettezza dei tempi tecnici, riuscire ad approvare in pochi giorni un provvedimento così complesso e articolato.
In conclusione, conferma l'intenzione di dare inizio subito all'esame del disegno di legge, esame destinato a proseguire dopo la pausa estiva, assicurando un approfondimento costruttivo e ponderato sul merito del provvedimento.

Il senatore CICOLANI (PdL), relatore sui disegni di legge in titolo, sottolinea innanzitutto l'assoluta mancanza dei tempi tecnici indispensabili ad assicurare un'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva, considerato che l'assegnazione è avvenuta soltanto nella giornata di ieri e che anche un eventuale ricorso alla sede deliberante richiederebbe l'attivazione di una procedura regolamentare che non si potrebbe esaurire in questa settimana. Oltretutto, sarebbe irresponsabile limitarsi all'approvazione a scatola chiusa di un disegno di legge di tale portata, senza dar luogo ad un esame approfondito, volto a correggere le eventuali criticità.

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Sono veramente lieta delle notizie che hai riportato, ci sono diversi punti che andrebbero essre rivisitati, corretti non solo la guida accompagnata.
Tutta questa fretta nel voler far passare le modifiche non la condivido per i motivi già citati da te sopra.

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Per la guida accompagnata ci saranno dei grossi problemi, se non viene modificata.
L'autoscuola dovrebbe certificare che il minore ha effettuato un numero di ore di guida che sia di almeno 10, di cui 4 in autostrada o extraurbana (non cita se principale o secondaria) e due con visione notturna.
Secondo me ci saranno una marea di false certificazioni ed a mio avviso anche giustificabili e vi spiego il perchè.

Arrivano i padri in autoscuola e chiedono di far fare a suo figlio le dieci ore obbligatorie come da norma per ottenere la certificazione che dia la possibilità della guida accompagnata. L'autoscuola dovrebbe a priori informarlo che forse 6 ore di guida non basteranno a suo figlio per essere già portato in autostrada (nessun istruttore è così pazzo da fare una sciocchezza del genere) e quindi dovrebbe invitarlo a fare piu guide, ma in questo caso la probabilità di perdere il cliente è altissima, anche perchè quello è un cliente che dovrà tornare quando avrà compiuto 18 anni per fare l'esame e pertanto non puoi permetterti di lasciarlo andar via, ma siccome nessun istruttore (come dicevo prima) è così pazzo da portare in autostrada un ragazzino che non ha ancora imparato a tenere la destra ed a usare la frizione, portarlo tra auto e tir che viaggiano a forte velocità, non è solo molto, ma molto pericoloso, è addirittura da pazzi.
Per questi motivi scatteranno le false certificazioni.

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Concordo pienamente con quanto detto da Zaf. 10 ore sono quasi sufficienti solo per insegnare ad usare il veicolo(cambio volante frizione freno acceleratore e altri comandi)e tralasciando, oltre tutto anche parte della segnaletica proprio per cercare di rendere la guida dell allievo disinvolta.(Parlando di allievo portato alla guida ovviamente, sennò si va ben oltre le 10 ore)
Quindi figuriamoci se un istruttore si prrende la briga di portare un allievo in autostrada dopo appena 6 guide!!Altro che pazzia!Ricordiamoci che con i doppi comandi non si fanno miracoli!
Spesso porto i miei allievi in autostrada, ma si parla di allievi che, o gia sapevano guidare e con me hanno perfezionato o allievi "portati alla guida" che dopo il loro ciclo di guide mi hanno dimostrato di avere buone capacità alla guida. Anzi, vi dirò che a volte ho propri sconsigliato ad alquni allievi(poco portati o ancora troppo inesperti) ad entrare in autostrada visto la pericolosità derivata dall alta velocita, dai mezzi pesanti e in generale dalla mancanza di rispetto per il prossimo...
Quindi sicuramente come diceva Zaf via alle dichiarazioni false.

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esatto, pensa che da noi inanzittutto non ci sono ne autostrade e ne strade exstr. principali, per trovare una strada equiparabile bisogna fare quasi 2 ore di viaggio, ma secondo voi cosa succederà?

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