La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
la capacita' didattica del personale;
l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
l'idoneita' dei locali;
la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
la regolare esecuzione dei corsi;
il rispetto delle direttive impartite dal ministero dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del Codice.
La vigilanza amministrativa invece è inerente al controllo della corretta tenuta e gestone dei registri di iscrizione, delle presenze, dei registri C.I.G., dell'esposizione delle tariffe, dell'autorizzazione, delle indicazioni da seguire per presentare reclami, nonchè dei controlli effettuati affinchè:
- l'attività dell'autoscuola si svolga regolarmente;
- il titolare provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- il titolare ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
- non siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- non venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- non siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.